8 settembre 2020
Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - Pubblicato il 20 maggio 2014
Legge di delega - Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (vedi anche, Legge delegazione europea 2018)
Consiglio dei Ministri - Approvato in sede preliminare il 6 febbraio 2020
Conferenza Stato-Regioni - Parere espresso il 27 luglio 2020
Consiglio dei Ministri - Approvazione dello schema di decreto in sede definitiva il 18 ottobre 2020
Pubblicazione - Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 153 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021)
Elementi del provvedimento
Il testo, tra l'altro, stabilisce le sanzioni per i soggetti che:
- in assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, o di analoga documentazione, utilizzino o trasferiscano ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a tali risorse;
- non adempiano all'obbligo di interrompere l’utilizzazione di risorse genetiche, nel caso in cui le informazioni in loro possesso siano insufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione;
- acquisiscano una risorsa genetica che è o può essere causa patogena di un'emergenza sanitaria internazionale, senza adempiere all'obbligo di interrompere le attività in seguito al superamento dei termini indicati nel regolamento;
- non adempiano agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti sull'accesso e l'utilizzo delle risorse genetiche;
- nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionale ad esse associate, non adempiano agli obblighi di dichiarazione e trasmissione di documentazione previsti dal regolamento.
Il decreto, infine, individua le autorità incaricate della vigilanza, dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni, che corrispondono alle autorità nazionali competenti responsabili per l'applicazione del regolamento stesso, ovvero il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute, ciascuno per quanto di propria competenza, nonché le Regioni relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei.
Ultimo aggiornamento: 19/03/2021 17:42