14 luglio 2020
Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - Pubblicazione della direttiva il 21 dicembre 2018
Legge di delega - Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (vedi anche, Legge delegazione europea 2018)
Consiglio dei Ministri - Approvazione dello schema di decreto in sede preliminare il 25 febbraio 2020
Conferenza Stato-Regioni - Parere del 21 maggio 2020
Esame parlamentare - Parere della Camera dei Deputati e del Senato
Consiglio dei Ministri - Approvazione definitiva il 6 luglio 2020
Pubblicazione - Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 2020)
Elementi del provvedimento
Il decreto, tra l'altro:
- estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
- prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
- estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
- integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020.
Al fine di potenziare la capacità di risparmio energetico italiana, il testo prevede, inoltre:
- la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
- la ridefinizione dell'attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
- l'eliminazione dell'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetica e l'introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
- la ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica.